Che valore hanno i certificati rilasciati?
Ad oggi, il Reiki e tutti i sistemi di terapia energetica ad esso affini, non rientrano tra le materie di insegnamento incluse nei programmi ufficiali di formazione legalmente riconosciuta nel nostro Paese, pertanto i certificati rilasciati non possono essere riconosciuti in ambito regionale o statale e certificano esclusivamente il completamento del corso e il livello di competenza a cui si riferiscono.
L’Operatore Reiki rientra tra le professioni non riconosciute, cioè tutte quelle che ricadono all’interno della legge 4/2013.
Non esistono in Italia titoli obbligatori e abilitanti per questa qualifica, pertanto si può esercitare la libera professione senza necessità di abilitazione.
Le scuole di Reiki che promettono attestati o certificati “riconosciuti” e/o crediti formativi, giocano sulla disinformazione e sulla confusione che si è venuta a creare nel nostro Paese in materia di discipline olistiche, si tratta semplicemente di una strategia di marketing.
L’attività professionale di consulente olistico è liberamente e legittimamente praticabile senza l’obbligo di possesso di titoli pubblici o privati, senza abilitazioni, riconoscimenti, iscrizioni ad albi o federazioni.
Il suo legittimo esercizio è condizionato esclusivamente dal fatto che essa avvenga in ottemperanza alla vigente normativa fiscale e senza violare l’ambito di competenza di altre professioni medico/sanitarie riconosciute.
La certificazione fornita da Kundalini-Reiki-Healing consente quindi, a seguito di regolare iscrizione alla Camera di Commercio, di esercitare in piena e totale legittimità, l’attività di libero professionista, nell’ambito della consulenza del benessere olistico e della naturopatia, in quanto attesta il regolare svolgimento di un percorso di formazione, attraverso il quale si sono apprese le necessarie conoscenze e competenze per svolgere tale attività, nel rispetto della normativa vigente.
Gli attestati rilasciati sono provvisti di lignaggio, codice numerico identificativo e QR code.